24.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/5
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (VINIFLHOR)
(Causa C-669/11)
2012/C 89/08
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’Etat
Parti nella causa principale
Ricorrente: Société ED et F Man Alcohols
Convenuto: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR)
Questioni pregiudiziali
1)
Se la perdita, per un importo di ECU 12,08 per ettolitro di alcole non esportato nel termine previsto, della cauzione di buona esecuzione costituita dall’aggiudicatario presso gli organismi di intervento detentori dell’alcole aggiudicato, prevista dal paragrafo 5 dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995 (1) in caso di superamento del termine di esportazione da parte dell’aggiudicatario, e la perdita, in ragione del 15 % in ogni caso e dello 0,33% dell’importo rimanente per giorno di ritardo, della cauzione intesa a garantire l’esportazione prevista dal paragrafo 12 dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 (2) in caso di ritardo nell’esportazione dell’alcole aggiudicato costituiscano sanzioni amministrative o misure di altra natura.
2)
Se la semplice inosservanza, da parte di un operatore economico, del termine di esportazione di alcoli d’origine vinica detenuti dagli organismi di intervento che siano stati ad esso attribuiti dalla Commissione nell’ambito di una procedura di gara costituisca un inadempimento che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci da queste gestite, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 (3).
3)
Se, per quanto concerne l’eventuale combinato disposto delle disposizioni del regolamento orizzontale (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, e di quelle del regolamento settoriale (CE) n. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995:
—
In caso di risposta affermativa alla questione posta al punto 2), il regime dell’incameramento della cauzione in caso di ritardo nell’esportazione previsto dal regolamento settoriale della Commissione del 22 febbraio 1995 si applichi ad esclusione di ogni altro regime di misure o di sanzioni amministrative previsto dal diritto dell’Unione europea; ovvero, il regime di misure e di sanzioni amministrative previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, sia, al contrario, l’unico applicabile; ovvero ancora, se le disposizioni dei due regolamenti n. 360/95 e n. 2988/95 debbano essere letti in combinato disposto al fine di determinare le misure e le sanzioni da applicare e, in caso affermativo, in qual modo.
—
In caso di risposta negativa alla questione posta al punto 2), se le disposizioni del regolamento orizzontale (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 vietino l’applicazione dell’incameramento della cauzione prevista al paragrafo 5 dell’articolo 5 del regolamento settoriale (CE) n. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995, in ragione del fatto che tale regolamento orizzontale, prevedendo una condizione relativa all’esistenza di un danno economico per le Comunità, avrebbe impedito, in mancanza di siffatto pregiudizio, l’applicazione di una misura o di una sanzione prevista da un regolamento agricolo settoriale precedente o successivo.
4)
Se, tenuto conto delle risposte fornite alle questioni precedenti, nell’ipotesi in cui l’incameramento della cauzione costituisca una sanzione applicabile in caso di superamento del termine di esportazione da parte dell’aggiudicatario, si debbano applicare retroattivamente e, in caso di risposta affermativa, secondo quali modalità, ai fini del calcolo dell’incameramento della cauzione per inosservanza del termine di esportazione, fissato per le gare n. 170/94 CE e n. 171/94 CE dal regolamento n. 360/95 come modificato, le disposizioni del paragrafo 12 dell’articolo 91 del regolamento n. 1623/2000, sebbene, da un lato, quest’ultimo regolamento non abbia né modificato né abrogato espressamente le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento n. 360/95 che disciplina specificamente le gare n. 170/94 CE e n. 171/94 CE, ma soltanto quelle del regolamento (CE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993 (4), che fissava il regime di diritto comune delle gare di alcoli provenienti da distillazioni detenuti dagli organismi di intervento e rinviava, quanto alle modalità di svincolo delle cauzioni di buona esecuzione costituite dagli aggiudicatari, al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 (5) al quale le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento n. 360/95 derogano espressamente, e [sebbene] dall’altro, il regolamento n. 1623/2000 sia stato previsto dopo la riforma dell’organizzazione comune dei mercati vitivinicoli adottata nel 1999, modifichi sostanzialmente il sistema delle gare e il regime delle cauzioni costituite in tale ambito, relativamente sia al loro oggetto sia al loro importo e alle modalità della loro perdita e del loro svincolo e, infine, cancelli il Brasile dalla lista dei paesi terzi nei quali sono autorizzate le esportazioni degli alcoli aggiudicati, in vista dell’uso esclusivo nel settore dei carburanti.
(1) Regolamento (CE) N. 360/95 della Commissione del 22 febbraio 1995 relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione (GU L 41, pag. 14).
(2) Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194, pag. 45).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 43, pag. 6).
(5) Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5).
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