24.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, de vins et de l’horticulture (VINIFLHOR) (Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli, dei vini e dell’orticoltura/Società Regalp SA
(Causa C-675/11)
2012/C 89/14
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’Etat
Parti nella causa principale
Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, de vins et de l’horticulture (VINIFLHOR)
Convenuta: Società Regalp
Questioni pregiudiziali
1)
Come la facoltà, conferita dal paragrafo 4 dell’articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), di estendere il periodo controllato «per periodi (…) che precedono o seguono il periodo di dodici mesi», determinati dallo Stato membro, possa essere esercitata da tale Stato, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e, dall’altro, del principio della certezza del diritto e della necessità di non lasciare alle autorità di controllo un potere indeterminato.
2)
In particolare:
—
se il periodo sottoposto a controllo debba concludersi, in ogni caso, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, durante il periodo di dodici mesi che precede il periodo, cosiddetto «di controllo», nel corso del quale sono effettuate le operazioni di controllo;
—
in caso di risposta affermativa alla questione precedente, come debba essere intesa la facoltà, espressamente prevista dal regolamento, di estendere il periodo controllato per periodi «che seguono il periodo di dodici mesi»;
—
in caso di risposta negativa alla prima questione, se il periodo controllato debba tuttavia comportare, a pena di irregolarità del controllo di cui il controllato potrebbe avvalersi contro la decisione in cui sono tratte le conseguenze degli esiti di tale controllo, un periodo di dodici mesi che si conclude durante il periodo di controllo che precede quello in cui ha luogo il controllo, ovvero se il controllo possa riferirsi soltanto a un periodo che si conclude prima dell’inizio del periodo di controllo precedente.
(1) Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18).
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