Ordinanza del presidente della Corte 17 ottobre 2011 – Lück e altri / Consiglio
[causa C‑3/11 P(I)]
«Impugnazione – Intervento – Interesse alla soluzione della controversia»
1. Procedura – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Controversia relativa alla validità di un regolamento che istituisce un dazio antidumping – Necessità di dimostrare un interesse attuale, diretto e certo (Art. 230 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 9-11, 13-19)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 26-27)
3. Procedura – Intervento – Interessati – Domanda d’intervento presentata da un’associazione rappresentativa del settore interessato – Ricevibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, secondo comma) (v. punti 28-29)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribuanle (presidente dell’Ottava Sezione) 14 dicembre 2010, causa T‑537/08, Cixi Jiangnan Chemical Fiber e a./Consiglio, recante rigetto della domanda d’intervento della ricorrente in un procedimento avente ad oggetto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 10 settembre 2008, n. 893, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 247, pag. 1).
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Lück GmbH & Co KG, la Sandler AG e il Gesamtverband der Deutschen Textil- und Modeindustrie eV sopportano le proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy