Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 8 aprile 2011 – Sfichi e Ilaş / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava e a.
(Cause riunite C‑29/11 e C‑30/11)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli»
Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione dello prima immatricolazione nel territorio nazionale (Art. 110 TFUE) (v. punti 23-26 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunalul Suceava – Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri – Normativa nazionale che subordina la prima immatricolazione di detti veicoli al pagamento di una tassa ambientale, mentre i veicoli d’occasione già presenti sul mercato nazionale sono esenti dal pagamento di detta tassa in occasione di una nuova immatricolazione – Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110, commi 1 e 2, TFUE – Ostacolo alla libera circolazione di merci.
Dispositivo
L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sull’inquinamento sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.
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