Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2011 – Deutsche Bahn / UAMI
(causa C‑45/11 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Domanda di registrazione di un marchio comunitario consistente in una combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Art. 7, n. 1, lett. b)»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 46)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 296 TFUE) (v. punti 57-58)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 11 novembre 2010, Deutsche Bahn / UAMI, causa T‑404/09, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2009, che respinge il ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, mediante la quale è stata rifiutata la registrazione di un segno colorato, consistente nella combinazione dei colori grigio e rosso, in quanto marchio comunitario, per taluni servizi della classe 39 – Carattere distintivo di un segno consistente in una combinazione di colori.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Deutsche Bahn AG è condannata alle spese.
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