Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 20 ottobre 2011 – DTL Corporación / UAMI
(causa C‑67/11 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Opposizione – Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Solaria» e marchio figurativo nazionale anteriore contenente l’elemento denominativo «Solartia» – Diniego parziale di registrazione – Rischio di confusione – Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale – Mancata presentazione della domanda in tempo utile»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 40-41)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T‑188/10, DTL/UAMI - Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 febbraio 2010 (procedimento R 767/2009-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL e la DTL Corporación SL.
Dispositivo
1)
Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 37 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
2)
L’impugnazione è respinta per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 42 ai sensi del citato accordo di Nizza.
3)
La DTL Corporación SL è condannata alle spese.
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