Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 marzo 2012 —
Longevity Health Products / UAMI
(causa C‑81/11 P)
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo RESVEROL — Opposizione del titolare del marchio internazionale denominativo anteriore LESTEROL — Valutazione del rischio di confusione — Diritti della difesa»
1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Autorizzazione a depositare una replica — Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punto 19)
2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 27)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 dicembre 2010, Longevity Health Products / UAMI — Gruppo Lepetit, T‑363/09, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «RESVEROL», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35, contro la decisione R 1204/2008‑2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 9 luglio 2009, recante rigetto del ricorso contro la decisione della divisione di opposizione che nega in parte la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi nazionali «LESTEROL» per prodotti della classe 5.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy