Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 novembre 2011 – Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa C‑235/11 P)
«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura –‑ Appalti pubblici banditi dalle istituzioni dell’Unione per proprio conto – Gara d’appalto riguardante la prestazione di servizi TI e di aiuto agli utilizzatori in relazione al sistema di scambi di quote di emissione (CITL e CR) – Rigetto dell’offerta – Obbligo di motivazione – Principio di parità di trattamento – Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 21, 27)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Mero errore di redazione – Errore che non può giustificare l’annullamento della sentenza (v. punto 33)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 40, 54-55, 62)
4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa dettagliata dell’offerta prescelta e dell’offerta dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivo manifestamente infondato (Art. 256 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, n. 3) (v. punti 50-52)
5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 61)
6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma) (v. punti 66-67)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 marzo 2011, Evropaïki Dynamiki /Commissione (T‑589/08), che respinge un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 13 ottobre 2008, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto ENV.C2/FRA/2008/0017, volta alla conclusione di un accordo quadro per la prestazione di servizi TI (tecnologia dell’informazione) e di aiuto agli utilizzatori in relazione al sistema comunitario di scambio di quote di emissione [catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL) e registro comunitario (CR)] (GU 2008/S 72-096229), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.
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