Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 maggio 2012 –
World Wide Tobacco España / Commissione
(causa C‑240/11 P)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Effetto deterrente – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Massimale del 10% del volume d’affari – Cooperazione»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punto 41)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36, 53, primo comma e 58) (v. punto 65)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2011 – World Wide Tobacco España/Commissione (T‑37/05), con cui il Tribunale ha parzialmente respinto una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione C(2004) 4030 def. della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (procedimento COMP/C. 38. 238/B.2 – Tabacco greggio – Spagna).
Dispositivo
1)
L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.
2)
La World Wide Tobacco España, SA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.
3)
La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.
Full & Egal Universal Law Academy