Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 aprile 2012 —
Deichmann / UAMI
(causa C‑307/11 P)
«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata»
1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Sovrapposizione degli ambiti di applicazione degli impedimenti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, b) e c)] (v. punti 46-48)
2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 58)
3. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (v. punto 65)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 aprile 2011 — Deichmann SE/UAMI (T‑202/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 aprile 2009, recante rigetto del ricorso contro la decisione dell’esaminatore che nega la registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata per alcuni prodotti delle classi 10 e 25 — Carattere distintivo del marchio.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Deichmann SE è condannata alle spese.
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