Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 21 settembre 2011 – Longevity Health Products / UAMI
(causa C‑316/11 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI – Mancato rispetto dell’obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine – Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto»
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punto 16)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 aprile 2011, Longevity Health Products / UAMI - Biofarma, T‑96/11, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «VITACHRON female», per prodotti e servizi rientranti, tra l’altro, nella classe 5, avverso la decisione R 1357/2010-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 10 gennaio 2011, che dichiara che il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi nazionali «VITATHION», per prodotti e servizi della classe 5, è considerato come non proposto, in quanto la tassa di ricorso non è stata versata entro il termine.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Longevity Health Products Inc. sopporterà le proprie spese.
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