Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 21 settembre 2011 – Longevity Health Products / UAMI
(causa C‑378/11 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI – Mancato rispetto dell’obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine – Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto»
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punto 18)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 aprile 2011, causa T-95/11, Longevity Health Products / UAMI - Biofarma VITACHRON (male), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «VITACHRON male», per prodotti e servizi rientranti, tra l’altro, nella classe 5, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 10 gennaio 2011, R 1357/2010‑4, che ha dichiarato come non presentato il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi nazionali «VITATHION» per prodotti e servizi della classe 5, in quanto la tassa di ricorso non è stata versata entro il termine.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Longevity Health Products Inc. sopporterà le proprie spese.
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