Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012 —
Elf Aquitaine / Commissione
(causa C‑404/11 P)
«Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Concorrenza — Intesa — Mercato del clorato di sodio — Nozione di “impresa” — Presunzione di influenza determinante — Portata di tale presunzione — Elementi non idonei a confutare la presunzione — Ammenda personale — Competenza estesa al merito»
1. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 15, 29, 64, 76, 78, 82)
2. Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 23, 26, 28, 31, 36, 45-47, 57)
3. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 113, § 2) (v. punti 33, 64, 72)
4. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo dell’ammenda — Necessità di fissare un importo superiore al vantaggio conseguito con l’infrazione e di tenere conto del potere dell’impresa (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 30) (v. punto 86)
5. Impugnazione — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa — Esclusione (Art. 101 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23) (v. punto 90)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 maggio 2011, Elf Aquitaine/Commissione (T‑299/08) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione C(2008) 2626 def. della Commissione, dell’11 giugno 2008, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell`articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di attribuzione e di proporzionalità — Interpretazione manifestamente erronea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione — Illegittimità dell’ammenda personale.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese.
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