Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 dicembre 2011 – Cozman / Teatrul Municipal Târgovişte
(causa C‑462/11)
«Rinvio pregiudiziale – Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Ammissibilità di una normativa nazionale che introduce riduzioni retributive per varie categorie di dipendenti pubblici – Assenza di attuazione del diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte»
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda d’interpretazione del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Normativa nazionale che non costituisce una misura di attuazione del diritto dell’Unione – Incompetenza della Corte (Art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, n. 1) (v. punti 12, 14-16 e dispositivo)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunalul Dâmboviţa – Interpretazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Ammissibilità di una normativa nazionale che stabilisce riduzioni di stipendio per varie categorie di funzionari pubblici – Natura del diritto retributivo – Limiti.
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunalul Dâmboviţa (Romania) con decisione 7 febbraio 2011.
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