Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2012 – Fuchshuber Agrarhandel / Commissione
(causa C-491/11 P)
«Impugnazione – Politica agricola comune – Acquisto di granturco dall’organismo di intervento dell’Ungheria – Insufficienza delle scorte – Asserito inadempimento da parte della Commissione dei propri obblighi di controllo – Responsabilità extracontrattuale»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 27-28, 47)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 53)
3. Procedimento giurisdizionale – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111 e 114, §§ 1 e 3) (v. punti 57-58)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 luglio 2011 – Fuchshuber Agrarhandel/Commissione (T-451/10), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico il ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’omesso controllo, da parte della Commissione, delle condizioni di esecuzione delle gare permanenti per la rivendita di cereali sul mercato comunitario, nel caso di specie del granturco detenuto dall’organismo di intervento ungherese.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Fuchshuber Agrarhandel GmbH è condannata alle spese.
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