Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2012 –
United Technologies / Commissione
(causa C-493/11 P)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili – Ammende – Società controllante e sue controllate – Imputabilità dell’infrazione»
1. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione (Art. 101 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 37-38)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53) (v. punti 42-44, 48)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, General Technic-Otis e a./Commissione (cause riunite T-141/07, T-142/07, T-145/07 e T-146/07) con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ex articolo 81 del Trattato CE (caso COMP/E-1/38.823 – PO/Ascensori e scale mobili), riguardante un’intesa sul mercato dell’installazione e manutenzione degli ascensori e scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e nei Paesi Passi, avente ad oggetto la manipolazione delle gare d’appalto, la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi, l’attribuzione dei relativi progetti e contratti e lo scambio di informazioni, nonché, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente – Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La United Technologies Corporation è condannata alle spese.
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