Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2012 –
Otis Luxembourg e altri / Commissione
(causa C-494/11 P)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili – Ammende – Società controllante e sue controllate – Imputabilità dell’infrazione»
1. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Onere della prova (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 42-43)
2. Diritto dell’Unione – Principi – Parità di trattamento – Nozione – Limiti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21) (v. punto 53)
3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Obbligo di prendere in considerazione l’impatto concreto sul mercato – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 63-65, 69)
4. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Presa in considerazione delle dimensioni del mercato rilevante – Elemento non obbligatorio (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 66-67, 77)
5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 88)
6. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Dichiarazioni unilaterali non suffragate da elementi di prova sufficienti – Esclusione – Elementi di prova già in possesso della Commissione – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 89, 91, 95, 97)
7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che accerta un’infrazione alle norme sulle concorrenza e che infligge un’ammenda (Art. 296 TFUE) (v. punti 94-97)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, General Technic-Otis e a./Commissione (cause riunite T-141/07, T-142/07, T-145/07 e T-146/07), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ex articolo 81 del Trattato CE (caso COMP/E-1/38.823 – PO/Ascensori e scale mobili), riguardante un’intesa sul mercato dell’installazione e manutenzione degli ascensori e delle scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e nei Paesi Passi, avente ad oggetto la manipolazione delle gare d’appalto, la ripartizione dei mercati, la fissazione dei prezzi, l’attribuzione dei relativi progetti e contratti e lo scambio di informazioni, nonché, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente – Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Otis Luxembourg Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company sono condannate alle spese.
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