Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2012 –
Grecia / Commissione
(causa C-497/11 P)
«Impugnazione – FESR – Riduzione del contributo finanziario – Programma operativo nell’ambito dell’obiettivo n. 1 (1994-1999), “Accessibilità e assi stradali” in Grecia – Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi – Segreto professionale – Tasso di correzione finanziaria – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 35, 36)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 46)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 68)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 luglio 2011 – Grecia/Commissione (T-81/09) con cui il Tribunale ha parzialmente respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione C (2008) 8573 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), inizialmente concesso a favore del programma operativo nell’ambito dell’obiettivo 1 (1994-1999), «Accessibilità e assi stradali» in Grecia.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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