Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2012 –
Pelckmans Turnhout
(causa C-559/11)
«Articoli 92, paragrafo 1, 103, paragrafo 1, e 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale che vieta l’apertura di un centro commerciale sette giorni su sette»
1. Ravvicinamento delle legislazioni – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29 – Ambiti di applicazione – Normativa nazionale che vieta l’apertura di un centro commerciale sette giorni su sette – Normativa che non persegue finalità relative alla tutela dei consumatori – Esclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29) (v. punti 20-24 e dispositivo)
2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Domanda che non illustra i motivi che giustificano il rinvio alla Corte – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, artt. 92 e 103, § 1) (v. punti 28-31)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Rechtbank van koophandel te Antwerpen – Interpretazione degli articoli 34, 35, 49 e 56 TFUE e della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) – Nozione di pratiche commerciali tra imprese e consumatori – Apertura di un centro commerciale sette giorni su sette e pubblicità data a detta pratica.
Dispositivo
1)
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che non persegue finalità relative alla tutela dei consumatori.
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