Ordinanza del presidente della Corte del 9 luglio 2012
– Omnicare / UAMI
(Cause riunite C-587/11 P-R e C-588/11 P-R)
«Procedimenti sommari – Impugnazioni – Domande di provvedimenti provvisori – Marchio comunitario»
Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (Articolo 279 TFUE) (v. punto 30)
Oggetto
Impugnazione proposta contro le sentenze del Tribunale (Prima Sezione), del 9 settembre 2011, Omnicare/UAMI – Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09 e T-290/09), con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi di annullamento proposti dal richiedente i marchi denominativi «OMNICARE CLINICAL RESEARCH» e «OMNICARE», per servizi della classe 42, avverso le decisioni R 401/2008-4 e R 402/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 14 maggio 2009, che hanno annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio nazionale «OMNICARE», per servizi delle classi 35, 41 e 42 – Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Nozione di uso effettivo di un marchio anteriore – Marchio utilizzato per servizi forniti gratuitamente.
Dispositivo
1)
Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte.
2)
Le spese sono riservate.
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