Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 –
Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa C-597/11 P)
«Impugnazione – Appalto pubblico bandito dalla Commissione – Rigetto dell’offerta – Obbligo di motivazione – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 89 – Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 – Articoli 140 e 141 – Termine di ricevimento delle offerte – Termine di presentazione delle domande di informazioni»
1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Irregolarità del procedimento amministrativo – Effetti – Annullamento della decisione controversa – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89, § 1, e 98, § 1; regolamento della Commissione n. 2343/2002, artt. 140, §§ 1 e 2, e 141, § 2) (v. punto 21)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 51) (v. punti 30-34)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inconferente – Rigetto (v. punto 36)
4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 39-42)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione (T-232/06), che ha respinto un ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione, del 19 giugno 2006, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto «TAXUD/2005/AO-001», relativa alla prestazione di servizi per la definizione di specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici della DG TAXUD (GU 2005, S 117-115222), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.
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