Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 12 luglio 2012 – Land Wien / Commissione
(causa C-608/11 P)
«Impugnazione – Energia nucleare – Estensione della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) – Decisione della Commissione di archiviare la denuncia – Ricorso di annullamento – Diniego della Commissione di trasmettere i documenti richiesti – Ricorso per carenza – Requisiti minimi stabiliti all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale – Irricevibilità»
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Articolo 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, articolo 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, articolo 112, § 1, c)] (v. punti 24-25)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2011, causa T-267/10, Land Wien/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso promosso dalla ricorrente e diretto, da una parte, all’annullamento della decisione della Commissione del 25 marzo 2010 di archiviarne il ricorso relativo al progetto di estensione dei blocchi 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce (Repubblica slovacca) e, dall’altra, ad ottenere una constatazione di carenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, in quanto alla ricorrente non sarebbero stati trasmessi tutti i documenti da essa richiesti relativi a questo progetto, in violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43) – Violazione del diritto d’accesso ai documenti, dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nonché del Trattato Euratom.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il Land Wien è condannato alle spese.
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