Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2012 –
ara / UAMI
(causa C-611/11 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio figurativo A con due motivi triangolari – Marchio nazionale denominativo anteriore A – Impedimenti relativi alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione»
1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (v. punto 35)
2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 41)
3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punto 46)
4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 51) (v. punto 58)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 settembre 2011, ara/UAMI – Allrounder (A con due motivi triangolari) (T-174/10) recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2010 (procedimento R 481/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra ara e Allrounder – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) – Marchio figurativo A con due motivi triangolari – Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale «A» – Rischio di confusione tra due marchi – Valutazione errata del carattere distintivo.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’ara AG è condannata alle spese.
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