22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/40
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 10 luglio 2012 — AV/Commissione
(Causa F-4/11) (1)
(Funzione pubblica - Agente temporaneo - Assunzione - Riserva medica - Applicazione retroattiva della riserva medica - Parere della commissione di invalidità)
2012/C 287/72
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AV (Cadrezzate, Italia) (rappresentanti: A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare le decisioni di applicare al ricorrente la riserva medica prevista all’articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e di non ammetterlo al beneficio dell’indennità di invalidità.
Dispositivo
1)
La decisione del 12 aprile 2010 con la quale la Commissione europea ha applicato a AV la riserva medica di cui all’articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea è annullata.
2)
La decisione della Commissione europea del 16 aprile 2010 è annullata là dove ha rifiutato a AV il beneficio dell’indennità di invalidità.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da AV.
(1) GU C 179 del 18.6.2011, pag. 21.
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