16.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/27
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 — AX/BCE
(Cause riunite F-7/11 e F-60/11) (1)
(Funzione pubblica - Personale della BCE - Procedimento disciplinare - Sospensione di un agente senza riduzione del suo stipendio di base - Revoca di una decisione - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo - Motivazione - Motivi di una decisione - Asserita mancanza agli obblighi professionali - Colpa grave)
2013/C 46/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AX (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: nella causa F-7/11, P. Embley e E. Carlini, agenti, nonché avv. B. Wägenbaur, e nella causa F-60/11, P. Embley e M. López Torres, agenti, nonché avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Funzione pubblica — La domanda di annullamento della decisione della convenuta recante sospensione del ricorrente con efficacia a decorrere dal 5 agosto 2010 e la domanda di risarcimento del danno morale subito.
Dispositivo
1)
I ricorsi nelle cause riunite F-7/11 e F-60/11 sono respinti.
2)
AX sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Banca centrale europea.
(1) GU C 152 del 21.5.2011, pag. 33 e GU C 211 del 16.7.2011, pag. 35.
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