22.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 462/33
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell'11 novembre 2014 — Carlo De Nicola/BEI
(Causa F-52/11) (1)
((Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Procedimento d’inchiesta - Relazione del comitato d’inchiesta - Definizione errata delle molestie psicologiche - Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia - Annullamento - Ricorso per risarcimento danni))
(2014/C 462/47)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams e F. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Da un lato, la domanda di annullamento di una lettera con la quale il presidente della BEI dichiara che, in seguito alla decisione del Comitato di inchiesta di respingere la denuncia per molestie psicologiche proposta dal ricorrente, nessuna azione era necessaria, nonché la domanda di annullamento di altre decisioni relative all’inchiesta per molestie psicologiche. Dall’altro, la domanda di accertamento del fatto che il ricorrente è stato vittima di molestie psicologiche.
Dispositivo
1)
La decisione del 1o settembre 2010 con la quale il presidente della Banca europea per gli investimenti ha respinto la denuncia per molestie psicologiche del sig. De Nicola è annullata.
2)
La Banca europea per gli investimenti è condannata a pagare al sig. De Nicola l’importo di EUR 3 000.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.
(1) GU C 186 del 25.6.2011, pag. 37.
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