25.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 186/34
Ricorso presentato il 13 aprile 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-44/11)
2011/C 186/65
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
La domanda di condanna della convenuta a versare al ricorrente una somma a titolo di riparazione dei danni che il ricorrente pretende di aver subito a causa della richiesta, rivolta dal medico di fiducia della Commissione al medico del ricorrente, di fornire alcune informazioni.
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare l’inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, della decisione, comunque formatasi, di ripulsa della domanda contenuta nella nota del ricorrente datata 6 marzo 2010;
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quatenus oportet, dichiarare l’inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, dell’atto, comunque formatosi, di ripulsa da parte della convenuta, del reclamo datato 3 settembre 2010;
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quatenus oportet, accertare che la Dott.ssa M., illo tempore funzionario della Commissione europea: (a) chiese al Dr. U. di farle sapere se il ricorrente «ha un trattamento psicofarmacologico (neurolettici, antidepressori’) in corso e quale, o di quale altro tipo di terapia beneficia»; (b) fece sapere al Dr. U. che «in applicazione delle disposizioni statutarie, applicabili a tutti i funzionari della Commissione europea, il sig. [ZZ] è formalmente residente a Bruxelles dal 1o aprile 2002 e non più in Angola, come deciso dai [suoi] superiori (…) e come è stato ufficialmente notificato al suo paziente»;
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quatenus oportet, accertare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus ed a fortiori del loro coacervo;
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quatenus oportet, dichiarazione l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus ed a fortiori del loro coacervo
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condannare la convenuta a versare senza indugio al ricorrente la somma di 10 000 euro, ed in più gli interessi sulla somma immediatamente anzidetta, nella misura del 10 % all’anno con capitalizzazione annuale ed a far tempo dal 5 luglio 2010 ovvero quella somma, comprensiva di ogni accessorio, che il Tribunale riterrà giusta ed equa al fine di indennizzare l’attore dai danni de quibus;
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condannare la convenuta alle spese.
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