28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/67
Ricorso presentato il 5 ottobre 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-100/11)
2012/C 25/129
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione con la quale la Commissione a rifiutato di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliere in relazione alla decisione del suo trasferimento dalla delegazione in Angola alla sede a Bruxelles.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla convenuta, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi e sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei petita attorei di cui alla domanda datata 10 agosto 2010, inviata all’ APN al più tardi il 13 agosto 2010;
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annullare, quatenus opus est, la nota datata 22 dicembre 2010, pervenuta al ricorrente in data non anteriore all’ 11 febbraio 2011;
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annullare la decisione, promanante dalla Commissione, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei petita attorei di cui al reclamo datato 24 febbraio 2011;
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condannare la convenuta a corrispondere all’attore le indennità pecuniarie di natura giornaliera, di cui all’art. 10 dell’Allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, indennità de quibus spettanti al ricorrente: (a) in relazione alla decisione datata 18 marzo 2002, promanante dalla Commissione, inerente il trasferimento del medesimo e del suo posto dalla Delegazione della CE a Luanda (Angola) alla Sede centrale della medesima a Bruxelles, della quale decisione 18 marzo 2002 fu sentenza emessa in data 14 settembre 2011 nella causa T-236/02, Marcuccio/Commissione; (b) a far tempo dal 1o aprile 2002, giorno quest’ultimo di decorrenza della decisione 18 marzo 2002, e per i successivi giorni centoventi di calendario;
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condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente gli interessi sulle indennità de quibus, sia moratori che compensatori della svalutazione monetaria intercorsa tra il 31 luglio 2002 e la data di effettiva erogazione delle medesime, interessi de quibus da calcolarsi nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale a far tempo dal 31 luglio 2002;
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condannare la convenuta alle spese.
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