ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
22 marzo 2012 ( *1 )
«Funzione pubblica — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Insussistenza»
Nel procedimento F-143/11 R,
avente ad oggetto la domanda proposta ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,
Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,
convenuta,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 27 dicembre 2011, il sig. Marcuccio chiede, in particolare, di sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione europea che respinge la domanda – di cui alla sua lettera del 16 agosto 2011 – intesa al pagamento della somma di EUR 3316,31 a titolo di spese sostenute nella causa che ha dato origine alla sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F-81/09, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑238/11 P).
Fatti
2
Con la citata sentenza Marcuccio/Commissione, il Tribunale ha condannato la Commissione a sopportare un quarto delle spese sostenute dal ricorrente ai fini del procedimento sfociato in tale sentenza.
3
Con lettera del 16 agosto 2011, il ricorrente ha chiesto alla Commissione di versargli la somma di EUR 3316,31 corrispondente al quarto delle spese che avrebbe sostenuto nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Marcuccio/Commissione.
4
Con lettera del 19 dicembre 2011, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea avverso la decisione implicita di rigetto della sua domanda del 16 agosto 2011.
Procedimento e conclusioni delle parti
5
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2011, il ricorrente ha sottoposto al Tribunale una domanda diretta all’annullamento della decisione di rigetto, comunque formatasi, della domanda – di cui alla sua lettera del 16 agosto 2011 – intesa al pagamento della somma di EUR 3316,31 a titolo di spese sostenute nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Marcuccio/Commissione. L’atto in questione contiene altresì una domanda di risarcimento e una domanda diretta al versamento di penali. Tale causa è stata iscritta a ruolo del Tribunale con il numero F-143/11.
6
Nella sua domanda di provvedimenti provvisori, il ricorrente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:
—
sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della decisione di rigetto, «comunque formatasi, parziale o totale», della domanda contenuta nella sua lettera del 16 agosto 2011;
—
adottare ogni altro provvedimento provvisorio che il giudice del procedimento sommario riterrà necessario.
7
La Commissione, che ha fatto pervenire le sue osservazioni scritte alla cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 2012, chiede che il giudice del procedimento sommario voglia respingere le domande del ricorrente.
In diritto
8
Ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea può, nelle cause sottoposte al suo esame, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare altri provvedimenti provvisori necessari.
9
Ai sensi, da un lato, dell’articolo 39 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto e, dall’altro, dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale è competente a concedere i provvedimenti provvisori di cui agli articoli 278 TFUE e 279 TFUE.
10
Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
11
Secondo costante giurisprudenza, le condizioni relative all’urgenza e alla ragionevole parvenza del diritto (fumus boni iuris) sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta (ordinanza del presidente del Tribunale del 3 luglio 2008, Plasa/Commissione, F-52/08 R, punto 21 e giurisprudenza ivi richiamata). Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere alla ponderazione degli interessi presenti (ordinanza del presidente del Tribunale del 15 febbraio 2011, de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione, F-104/10 R, punto 16).
12
Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza Plasa/Commissione, cit., punto 22 e giurisprudenza ivi richiamata).
13
Nella presente fattispecie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatta la condizione relativa all’urgenza.
14
Secondo costante giurisprudenza, la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire tale obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte del 25 marzo 1999, Willeme/Commissione, C‑65/99 P(R), punto 62; ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 10 settembre 1999, Elkaïm e Mazuel/Commissione, T‑173/99 R, punto 25]. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione dei provvedimenti provvisori provare di non potere attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 19 dicembre 2002, Esch-Leonhardt e a./BCE, T‑320/02 R, punto 27).
15
Nella specie, il ricorrente non fornisce alcuna precisazione in ordine alla natura del danno invocato. Nella sua domanda di procedimento sommario si limita a indicare quanto segue:
«[R]isalta ictu oculi dall’esame di questa domanda di provvedimenti provvisori che, in assenza della piatita sospensione dell’efficacia esecutiva e dell’esecuzione [della decisione di rigetto della domanda contenuta nella lettera del 16 agosto 2011], e dell’adozione da parte di codesto E Tribunale dei provvedimenti provvisori che quest’ultimo riterrà necessari, deriv[erà] al ricorrente un danno grave ed irreparabile. Basta a questo proposito considerare, inter alia, il gravissimo vulnus derivante al ricorrente dall’astensione de qua, ed all’uopo pare ultroneo sottolineare che un tale danno è chiaramente non riparabile, senza dubbio non integralmente ma invero a ben vedere neanche parzialmente, una volta che si sia prodotto».
16
In mancanza di qualsiasi precisazione relativa alla natura e alla portata del danno asseritamente subito, si deve constatare che il requisito dell’urgenza non è soddisfatto nella presente fattispecie.
17
In ogni caso, anche a voler ritenere che il ricorrente, per giustificare che il requisito dell’urgenza sia soddisfatto nel caso di specie, invochi un danno di carattere economico, risultante dal diniego di accogliere la sua domanda del 16 agosto 2011 (dal diniego di corrispondergli giornalmente, sino all’adozione di tale decisione, una somma di denaro soggetta ad aumento progressivo), il giudice del procedimento sommario dovrebbe allora disporre di indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, che dimostrino la situazione economica del ricorrente e gli consentano di valutare le conseguenze verosimilmente risultanti dall’assenza dei provvedimenti richiesti [ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2010, Parlamento/U, T‑103/10 P(R), punto 37]. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
18
Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente deve essere respinta, senza che occorra pronunciarsi sul requisito relativo al fumus boni iuris o sulla ponderazione degli interessi presenti.
Sulle spese
19
Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 86 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa, vale a dire la sentenza che decide la causa principale (ordinanza del presidente del Tribunale del 14 luglio 2010, Bermejo Garde/CESE, F-41/10 R, punto 91).
20
Conseguentemente, occorre riservare la decisione sulle spese.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori del sig. Marcuccio è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 22 marzo 2012
Il cancelliere
W. Hakenberg
Il presidente
S. Van Raepenbusch
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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