9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/31
Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Bank Kargoshaei e a./Consiglio
(Causa T-8/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Legittimo affidamento - Riesame delle misure restrittive adottate - Errore di valutazione - Parità di trattamento - Base giuridica - Forme sostanziali - Proporzionalità - Diritto di proprietà)
2013/C 325/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Bank Kargoshaei (Teheran, Iran); Bank Melli Iran Investment Company (Teheran); Bank Melli Iran Printing and Publishing Company (Teheran); Cement Investment & Development Co. (Teheran); Mazandaran Cement Company (Teheran); Melli Agro-chemical Company (Teheran); e Shomal Cement Co. (Teheran) (rappresentanti: inizialmente avv.ti L. Defalque e S. Woog, successivamente avv.ti L. Defalque e C. Malherbe)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento parziale della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro, domanda di annullamento di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura che completi o modifichi uno degli atti impugnati in vigore alla data di chiusura della fase orale del procedimento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bank Kargoshaei, dalla Bank Melli Iran Investment Company, dalla Bank Melli Iran Printing and Publishing Company, dalla Cement Investment & Development Co., dalla Mazandaran Cement Company, dalla Melli Agro-chemical Company e dalla Shomal Cement Co.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 72 del 5.3.2011.
Full & Egal Universal Law Academy