8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/34
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione
(Causa T-40/11) (1)
([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo - Obbligo di motivazione»])
(2016/C 048/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Latam Airlines Group SA, già Lan Airlines SA (Santiago, Chile) e Lan Cargo SA (Santiago) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, e O. Geiss, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e G. Koleva, poi G. Koleva e A. Dawes, agenti, assistiti da G. Peretz, barrister)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)
Oggetto
Domanda volta all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
1)
La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) è annullata per quanto riguarda la Latam Airlines Group SA, già Lan Airlines SA, e la Lan Cargo SA.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Latam Airlines Group e dalla Lan Cargo.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.
(1) GU C 80 del 12.3.2011.
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