8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/39
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France-KLM/Commissione
(Causa T-62/11) (1)
([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo - Obbligo di motivazione»])
(2016/C 048/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Air France-KLM (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti da B. Lebrun, avvocato, poi C. Giolito e A. Dawes, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón, M. Simm e M. Balta, agenti)
Oggetto
Domanda volta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, all’annullamento dell’articolo 5, lettere b) e d) di tale decisione, nella parte in cui infligge a quest’ultima un’ammenda, o riduzione della medesima.
Dispositivo
1)
La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) è annullata per quanto riguarda l’Air France-KLM.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Air France-KLM.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.
(1) GU C 95 del 26.3.2011.
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