8.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 48/40
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France/Commissione
(Causa T-63/11) (1)
([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])
(2016/C 048/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société Air France SA (Roissy-en-France, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti da B. Lebrun, avvocato, poi C. Giolito e A. Dawes, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón, M. Simm e M. Balta, agenti)
Oggetto
Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in via subordinata, all’annullamento dell’articolo 5, lettera b), di tale decisione, nella parte in cui impone a quest’ultima un’ammenda, o alla sua riduzione.
Dispositivo
1)
La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda la Société Air France SA.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Société Air France.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.
(1) GU C 95 del 26.3.2011.
Full & Egal Universal Law Academy