14.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/27
Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 — InnoLux/Commissione
(Causa T-91/11) (1)
([«Concorrenza - Intese - Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) - Accordi e pratiche concordate riguardanti prezzi e capacità di produzione - Competenza territoriale - Vendite interne - Vendite di prodotti finiti che incorporano i prodotti oggetto del cartello - Infrazione unica e continuata - Ammende - Metodo di arrotondamento - Competenza giurisdizionale estesa al merito»])
2014/C 112/34
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp. (Zhunan, Taiwan) (rappresentanti: J.-F. Bellis, avvocato, e R. Burton, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, F. Ronkes Agerbeek e A. Biolan, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.309 — LCD) e di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dalla medesima decisione.
Dispositivo
1)
L’importo dell’ammenda inflitta alla InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., dall’articolo 2 della decisione C (2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.309 — LCD), è fissato in EUR 288 000 000.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La InnoLux è condannata alle spese.
(1) GU C 113 del 9.4.2011.
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