25.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/19
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2013 — ETF/Michel
(Causa T-108/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Decisione di risoluzione - Competenza del Tribunale della funzione pubblica - Articoli 2 e 47 del RAA - Dovere di sollecitudine - Nozione di interesse del servizio - Divieto di statuire ultra petita - Diritti della difesa)
2014/C 24/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fondazione europea per la formazione (ETF) (rappresentante: avv. L. Levi)
Altra parte nel procedimento: Gustave Michel, succeduto nei diritti di Monique Vandeuren (rappresentante: avv. N. Lhoëst)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti); Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti); Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentante: M. Heikkilä, agente); Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: inizialmente V. Salvatore, successivamente T. Jabłoński, agenti); Agenzia europea per l’ambiente (AEE) (rappresentante: O. Cornu, agente); Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentante: P. Goudou, agente); Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentante: D. Detken, agente)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuren/ETF (F-88/08, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2010, Vandeuren/ETF (F-88/08) è annullata nella parte in cui tale giudice ha annullato la decisione della Fondazione europea per la formazione (ETF) del 23 ottobre 2007, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato della sig.ra Monique Vandeuren, e ha respinto, di conseguenza, in quanto prematura, la sua domanda di risarcimento del danno materiale subito.
2)
L’impugnazione è respinta per il resto.
3)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
4)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 139 del 7.5.2011.
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