3.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 388/8
Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Mikhalchanka/Consiglio
(Cause riunite T-196/11 e T-542/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea - Inclusione e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Giornalista - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Irricevibilità parziale - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))
2014/C 388/08
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: nella causa T-196/11, F. Naert e M.-M. Joséphidès e, nella causa T-542/12, F. Naert e J.-P. Hix, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 40), del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 28, pag. 17), della decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 76, pag. 72), del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 8 [bis], paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 76, pag. 13); e, dall’altro, della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
Sono annullati, nei limiti in cui riguardano il sig. A. Mikhalchanka:
—
la decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia;
—
la decisione di esecuzione 2011/174/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia;
—
il regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che attua l’articolo 8 [bis], paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia;
—
la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;
—
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
2)
Non vi è luogo ad accogliere la domanda del Consiglio di mantenere gli effetti degli atti impugnati nel tempo.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Mikhalchanka.
(1) GU C 165 del 9.6.2012.
Full & Egal Universal Law Academy