16.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/14
Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2013 — Spagna/Commissione
(Causa T-235/11) (1)
(Fondo di coesione - Riduzione del concorso finanziario inizialmente concesso dal Fondo a cinque progetti attinenti alla creazione di talune linee della rete ferroviaria ad alta velocità in Spagna - Termine per l’adozione di una decisione - Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 - Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1386/2002 - Consegne complementari - Lavori o servizi complementari - Nozione di “circostanza imprevista” - Articolo 20, paragrafo 2, lettere e) ed f), della direttiva 93/38/CEE)
2013/C 79/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez e N. Díaz Abad, poi N. Díaz Abad e A. Rubio González, abogados del Estado)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Adserá Ribera e D. Recchia, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2011) 1023 def. della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti dal titolo «Fornitura e montaggio di materiali di linea nella linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lérida» (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità ferroviaria Madrid-Barcellona. Tratto Lérida-Martorell (Piattaforma, 1a fase)» (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità Madrid-Saragoza-Barcellona-Frontiera francese. Accessi alla nuova stazione di Saragozza» (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), «Linea di alta velocità Madrid-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lérida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola — Avinyonet del Penedés française» (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), «Nuovo accesso ferroviario di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (Piattaforma)» (CCI 2004.ES.16.C.PT.014) e, in subordine, domanda di annullamento parziale della stessa decisione per quanto concerne le correzioni apportate dalla Commissione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
(1) GU C 186 del 25.6.2011.
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