13.4.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 118/23
Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Pangyrus/UAMI — RSVP Design (COLOURBLIND)
(Causa T-257/11) (1)
([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo COLOURBLIND - Segno denominativo COLOURBLIND - Impedimento assoluto alla registrazione - Insussistenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancato utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009»])
(2015/C 118/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pangyrus Ltd (York, Regno Unito) (rappresentanti: S. Clubb, solicitor, e M. Lindsay, QC)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: RSVP Design Ltd (Brookfield, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Blair, successivamente J. MacKenzie, solicitors)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 marzo 2011 (procedimento R 751/2009-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pangyrus Ltd e la RSVP Design Ltd.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Pangyrus Ltd è condannata alle spese.
(1) GU C 211 del 16.7.2011.
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