26.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/22
Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 — De Nicola/BEI
(Causa T-264/11 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Promozione - Esercizio di valutazione e di promozione 2007 - Decisione del comitato per i ricorsi - Molestie psicologiche - Termine ragionevole - Domanda di annullamento - Domanda di risarcimento)
2013/C 313/41
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)
Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente T. Gilliams e F. Martin, successivamente T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09), è annullata nella parte in cui respinge, da un lato, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altro, le sue conclusioni dirette al risarcimento degli asseriti danni a titolo delle molestie psicologiche che la BEI avrebbe attuato nei suoi confronti.
2)
Per il resto, l’impugnazione principale è respinta.
3)
La causa è rinviata al Tribunale della funzione pubblica.
4)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 211 del 16.7.2011.
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