20.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/8
Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2012 — Duscholux Ibérica/UAMI — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)
(Causa T-295/11) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Domanda di marchio comunitario figurativo duschy - Marchio comunitario figurativo anteriore DUSCHO Harmony - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009)
2012/C 319/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Duscholux Ibérica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Duschprodukter i Skandinavien AB (Hisings Backa, Svezia) (rappresentanti: inizialemente avv. M. Jonson, successivamente avv. A. Kyhlhammar)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 21 marzo 2011 (procedimento R 662/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Duscholux Ibérica, SA e la Duschprodukter i Skandinavien AB
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Duscholux Ibérica, SA è condannata alle spese, incluse quelle sostenute dalla Duschprodukter i Skandinavien AB nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
(1) GU C 238 del 13.8.2011.
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