5.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 135/32
Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Schwenk Zement/Commissione
(Causa T-306/11) (1)
((«Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione di richiesta di informazioni - Necessità delle informazioni richieste - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))
2014/C 135/40
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentante: M. Raible, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati).
Dispositivo
1)
La decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti correlati), è annullata nella parte che riguarda l’undicesima serie di domande del questionario costituente il suo allegato I.
2)
La Schwenk Zement KG sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Schwenk Zement.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
(1) GU C 238 del 13.8.2011.
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