26.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/22
Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013 — Besselink/Consiglio
(Causa T-331/11) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare l'accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali - Accesso parziale - Obbligo di motivazione - Domanda di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione - Irricevibilità)
2013/C 313/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Leonard Besselink (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer, J. Blockx e E. Raedts)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente C. Fekete, P. Plaza García e J. Herrmann, successivamente P. Plaza García, J. Herrmann e B. Driessen, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e P. Costa de Oliveira, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio del 1o aprile 2011 che nega l'accesso integrale al documento n. 9689/10, contenente un progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare l'accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Dispositivo
1)
La decisione del Consiglio del 1o aprile 2011, che nega l'accesso integrale al documento n. 9689/10, è annullata in quanto nega l'accesso alla direttiva di negoziazione n. 5 e alle parti non divulgate del documento richiesto, che richiamano i principi fissati dal trattato UE intesi a presiedere ai negoziati diretti all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, oppure che espongono soltanto le questioni da affrontarsi nel corso dei negoziati.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.
(1) GU C 238 del 13.8.2011.
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