10.8.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 262/13
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2015 — Italia/Commissione
(Causa T-358/11) (1)
((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Ammasso pubblico dello zucchero - Aumento dei costi relativi alla locazione dei depositi - Inventario annuale delle scorte - Ispezioni materiali dei luoghi di magazzinaggio - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Esistenza di un rischio di pregiudizio finanziario per i fondi - Effetto utile»))
(2015/C 262/17)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da P. Marchini, avvocato dello Stato)
Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/244/UE della Commissione, del 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 102, pag. 33), nella parte in cui esclude talune spese sostenute dalla Repubblica italiana, nonché delle lettere della Commissione del 3 febbraio 2010 e del 3 gennaio 2011 in quanto atti preparatori di tale decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 252 del 27.8.2011.
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