22.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 462/20
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2014 — Banco Santander e Santusa/Commissione
(Causa T-399/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese aventi residenza fiscale in Spagna l’ammortamento dell’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese aventi residenza fiscale all’estero - Decisione che qualifica tale regime come aiuto di Stato, dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Carattere selettivo - Identificazione di una categoria di imprese favorite dalla misura - Assenza - Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE»))
(2014/C 462/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Banco Santander, SA (Santander, Spagna); e Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, successivamente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU L 135, pag. 1).
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione, sono annullati.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
(1) GU C 282 del 24.9.2011.
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