21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 25/35
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Banco Santander e Santusa/Commissione
(Causa T-399/11 RENV) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Differenza di trattamento - Giustificazione della differenza di trattamento - Imprese beneficiarie della misura - Legittimo affidamento»))
(2019/C 25/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Banco Santander, SA (Stantander, Spagna) e Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente), Irlanda (rappresentanti: inizialmente G. Hodge ed E. Creedon, successivamente G. Hodge e M. Browne, agenti) e Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Banco Santander, SA e la Santusa Holding, SL sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 282 del 24.9.2011.
Full & Egal Universal Law Academy