19.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 304/16
Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Europäisch-Iranische Handelsbank/Consiglio
(Causa T-434/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità)
2013/C 304/26
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Ashley, S. Gadhia, solicitors, avv. H. Hohmann, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente S. Ashley, H. Hohmann, D. Wyatt, R. Blakeley, S. Jeffrey e A. Irvine, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Paasivirta e S. Boelaert, successivamente E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer, A. Robinson e C. Murrell, agenti, assistiti da J. Swift, QC, e R. Palmer, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), in terzo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, in quinto luogo, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano l’Europäisch-Iranische Handelsbank AG.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’Europäisch-Iranische Handelsbank sopporterà, oltre ai tre quinti delle proprie spese, i tre quinti delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
4)
Il Consiglio sopporterà, oltre ai due quinti delle sue spese, i due quinti delle spese sostenute dall’Europäisch-Iranische Handelsbank.
5)
Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le loro spese.
(1) GU C 282 del 24.9.2011.
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