27.10.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 380/6
Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2014 — Gold East Paper e Gold Huasheng Paper/Consiglio
(Causa T-443/11) (1)
((«Dumping - Importazioni di carta fine patinata originaria della Cina - Status di impresa operante in economia di mercato - Termine per l'adozione della decisione relativa a tale status - Esame diligente e imparziale - Diritti della difesa - Manifesto errore di valutazione - Principio di buona amministrazione - Onere della prova - Pregiudizio - Determinazione del margine di profitto - Definizione del prodotto in questione - Industria comunitaria - Nesso di causalità»))
2014/C 380/07
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Cina) e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (rappresentanti: avv.ti V. Akritidis, Y. Melin e F. Crespo)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito inizialmente dagli avv.ti G. Berrisch e A. Polcyn, e da N. Chesaites, barrister, poi da B. O’Connor, solicitor, e dall'avv. S. Gubel)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti); Cepifine AISBL (Bruxelles, Belgio); Sappi Europe SA (Bruxelles); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italia); e Lecta SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann e W. Berg)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e la Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd sopportano, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Cepifine AISBL, dalla Sappi Europe SA, dalla Burgo Group SpA e dalla Lecta SA.
3)
La Commissione europea sopporta le proprie spese.
(1) GU C 298 dell'8/10/2011.
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