19.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 304/16
Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Globula/Commissione
(Causa T-465/11) (1)
(Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2003/55/CE - Obbligo delle imprese di gas naturale di organizzare un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas - Decisione delle autorità ceche con cui è concessa alla ricorrente una deroga temporanea per i suoi futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice - Decisione della Commissione con cui si ordina alla Repubblica ceca di revocare la decisione di deroga - Applicazione nel tempo della direttiva 2003/55)
2013/C 304/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Globula a.s. (Hodonín, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček e P. Zákoucký, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e T. Scharf, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková e T. Müller, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2011) 4509 della Commissione, del 27 giugno 2011, relativa alla deroga per un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas a Dambořice alle norme del mercato interno sull’accesso dei terzi.
Dispositivo
1)
La decisione C(2011) 4509 della Commissione, del 27 giugno 2011, relativa alla deroga per un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas a Dambořice alle norme del mercato interno sull’accesso dei terzi, è annullata.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese della Globula a.s., nonché le proprie spese.
3)
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 305 del 15.10.2011.
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