26.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/24
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2013 — Anbouba/Consiglio
(Causa T-563/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Onere della prova - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Procedimento in contumacia - Istanza d’intervento - Non luogo a statuire)
2013/C 313/48
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: M.-A. Bastin, J.-M. Salva e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M.-M. Joséphidès, poi R. Liudvinaviciute-Cordeiro e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Consiglio, del 2 settembre 2011, 2011/522/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16); della decisione del Consiglio del 23 settembre 2011, 2011/628/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC (GU L 247, pag. 17); della decisione del Consiglio del 1o dicembre 2011, 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56); del regolamento del Consiglio, del 2 settembre 2011, n. 878, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), e del regolamento (UE) del Consiglio, del 18 gennaio 2012, n. 36, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura nell’elenco delle persone a cui si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni per il pregiudizio subito.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza d’intervento della Commissione europea.
2)
Il ricorso è respinto.
3)
Issam Anbouba sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 25 del 28.1.2012
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