16.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/18
Sentenza del Tribunale dell'11 gennaio 2013 — Kokomarina/UAMI — Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG)
(Causa T-568/11) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo interdit de me gronder IDMG - Marchio Benelux denominativo anteriore DMG - Impedimento relativo alla registrazione - Rischi di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Contestazione dell’uso effettivo del marchio anteriore addotta per la prima volta dinanzi al Tribunale)
2013/C 46/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kokomarina (Concarneau, Francia) (rappresentante: avv. C. Charrière-Bournazel)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Euro Shoe Group (Beringen, Belgio) (rappresentante: I. Vernimme, avocat)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 luglio 2011 (procedimento R 1814/2010-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Euro Shoe Unie e la Kokomarina
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Kokomarina è condannata alle spese.
(1) GU C 13 del 14.1.2012.
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